Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Tutte le Case editrici fonografiche, italiane o rappresentate in Italia, dovranno inviare alla Discoteca di Stato, in duplice esemplare, copia di tutte le loro pubblicazioni discografiche (corredate delle relative pubblicazioni tipografiche) e cedere a prezzo di costo quelle matrici seconde (madri) prodotte in Italia che la Discoteca ritenesse opportuno acquistare per i suoi fini, restando integro ed esclusivo ogni e qualunque diritto di sfruttamento commerciale alla Casa fonografica editrice.

[2]L'inosservanza delle disposizioni del comma precedente e' punita con l'ammenda da lire 100 a lire 5000, fermo rimanendo l'obbligo delle predette Case fonografiche di adempiere a quanto e' loro prescritto dalla presente legge. In caso di recidiva puo' essere aggiunta la sospensione dall'esercizio dell'industria e del commercio per un tempo non superiore ad un mese.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-01-18;130~art2 · fonte del testo

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