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[1]Tutte le Case editrici fonografiche, italiane o rappresentate in Italia, dovranno inviare alla Discoteca di Stato, in duplice esemplare, copia di tutte le loro pubblicazioni discografiche (corredate delle relative pubblicazioni tipografiche) e cedere a prezzo di costo quelle matrici seconde (madri) prodotte in Italia che la Discoteca ritenesse opportuno acquistare per i suoi fini, restando integro ed esclusivo ogni e qualunque diritto di sfruttamento commerciale alla Casa fonografica editrice.
[2]L'inosservanza delle disposizioni del comma precedente e' punita con l'ammenda da lire 100 a lire 5000, fermo rimanendo l'obbligo delle predette Case fonografiche di adempiere a quanto e' loro prescritto dalla presente legge. In caso di recidiva puo' essere aggiunta la sospensione dall'esercizio dell'industria e del commercio per un tempo non superiore ad un mese.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
