Il contributo di cui all'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, e' fissato nella misura dei 4 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per, cento a carico del dipendente.3 Il contributo menzionato al precedente comma e' calcolato sugli stipendi, paghe e retribuzioni o assegni analoghi, sulla indennita' di carovita e relative quote complementari, sul premio giornaliero di presenza e sul premio di interessamento o sulle altre competenze accessorie concesse in sostituzione del premio di interessamento ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sulla tredicesima mensilita', sulla indennita' di funzione e sull'assegno perequativo istituiti dall'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130. Per i dipendenti che fruiscono delle indennita', assegni, diritti, proventi, compensi a carattere continuativo o periodico, comunque denominati, indicati nel terzo comma dell'articolo medesimo, il contributo e' calcolato sulla indennita' di funzione e sull'assegno perequativo che ad essi spetterebbe, in relazione alla categoria di appartenenza o al grado rivestito, ove non fruissero dei cennati speciali trattamenti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749

3

Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Il contributo di cui all'art. 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, e' fissato nella, misura del 4 per cento, di cui il 2,40 per cento a carico dell'Aminimstrazione e l'1,60 per cento a carico del dipendente." Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 1) che la suddetta modifica ha effetto dal 1 marzo 1966.

Testo vigente dal 24 luglio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 luglio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1953 al 24 luglio 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749

    Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Il contributo di cui all'art. 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, e' fissato nella, misura del 4 per cento, di cui il 2,40 per cento a carico dell'Aminimstrazione e l'1,60 per cento a carico del dipendente." Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 1) che la suddetta modifica ha effetto dal 1 marzo 1966.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-10-30;841~art3 · fonte del testo

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