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L'assistenza sanitaria erogata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale in attivita' di servizio, in applicazione del primo comma dell'art. 6 e degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e' estesa a favore: 1° dei titolari di pensioni o assegni ordinari a carico dello Stato; 2° dei titolari di pensioni dirette e indirette provenienti dal cessato regime austro-ungarico; 3° dei titolari di pensioni a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria; 4° dei titolari di pensioni a carico del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli archivi notarili; 5° dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni, nonche' dell'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato; 6° dei titolari di pensione a carico del fondo per la quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e dei titolari di assegni vitalizi di cui all'art. 92 del decreto medesimo, nonche' dei titolari di trattamento di quiescenza vitalizio a carico dell'istituto postelegrafonici di cui all'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni; 7° dei pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il cui trattamento di quiescenza e' regolato dalle norme del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134; 8° dei titolari di pensioni di invalidita' e vecchiaia erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, all'atto del pensionamento, appartengano per almeno un anno, ininterrottamente, alle categorie assistite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e che chiedano di fruire delle sue prestazioni entro un anno dal pensionamento o dall'entrata in vigore della presente legge; 9° dei personali a riposo che durante l'attivita' di servizio sono ammessi all'assistenza sanitaria in base alla lettera e) dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e che siano indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati. L'assistenza e' dovuta anche per le persone di famiglia dei titolari dei predetti trattamenti, comprese nelle categorie indicate dall'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22. Per l'assistibilita' dei familiari, si applicano le norme contenute negli articoli 27 e 28 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917. I familiari, del personale in attivita' di servizio e dei pensionati, indicati nei nn. 2 e 4 dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, hanno diritto all'assistenza fino all'eta' di 21 anni.

Testo in vigore dal 20 novembre 1953 al 1 gennaio 1958

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