Il Comitato di gestione della Cassa mutua comunale di malattia dei coltivatori e' composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre componenti eletti dal Consiglio direttivo. Spetta al Comitato di gestione:

  • a)regolare il funzionamento locale dei servizi sanitari ed eventualmente farmaceutici della Cassa mutua comunale;
  • b)predisporre i conti preventivi e consuntivi;
  • c)adottare i provvedimenti amministrativi che si rendano necessari nell'interesse delle mutue anche nei confronti degli iscritti;
  • d)decidere, sui ricorsi presentati in prima istanza in materia di prestazioni di competenza della Cassa mutua comunale;
  • e)deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal presidente all'esame del Comitato stesso. Le delibere di cui alle lettere a) e c) sono sottoposte per la esecutorieta' alla approvazione della Cassa mutua provinciale secondo le norme stabilite dal precedente articolo per le delibere del Consiglio direttivo.

Testo vigente dal 13 dicembre 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1136~art20 · fonte del testo

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