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Miscellanea
Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti
Legge 22 novembre 1954, n. 1136
- Aggiornato al
- 11 aprile 1968
- Articoli
- 37
- Versioni storiche
- 40
- Art. 1L'assicurazione malattia e' resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti…
- Art. 2senza rubricaabrogato
- Art. 3Ai coltivatori diretti di cui al precedente art. 1, ed ai loro familiari soggetti…
- Art. 4Gli assicurati titolari di azienda, di cui all'art. 1, riuniti in Casse mutue comunali di…
- Art. 5E' istituita in ogni Comune una Cassa mutua comunale dei coltivatori diretti per…
- Art. 6La Cassa mutua provinciale e' retta da un Consiglio direttivo composto da undici…
- Art. 7Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale: a) esaminare e deliberare…
- Art. 8Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale di malattia dei coltivatori…
- Art. 9Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli…
- Art. 10Per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale e' costituito un Collegio…
- Art. 11L'assemblea nazionale dei presidenti delle Casse mutue provinciali si riunisce di regola…
- Art. 12Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori…
- Art. 13Spetta al Consiglio centrale: a) deliberare sul bilancio preventivo e predisporre ed…
- Art. 14Spetta alla Giunta centrale: a) esaminare i bilanci da sottoporre all'approvazione del…
- Art. 15Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue…
- Art. 16Per il controllo sulla gestione della Federazione nazionale della Cassa mutua di malattia…
- Art. 17Il direttore centrale sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei…
- Art. 18I coltivatori titolari di azienda iscritti negli elenchi ai fini della corresponsione del…
- Art. 19Il Consiglio direttivo, di cui al primo comma dell'art. 18, elegge nel suo seno un…
- Art. 20Il Comitato di gestione della Cassa mutua comunale di malattia dei coltivatori e'…
- Art. 21Il presidente della Cassa mutua comunale ha la rappresentanza legale della Cassa stessa e…
- Art. 22Al finanziamento delle gestioni di malattia previste dalla presente legge, si provvede…
- Art. 23Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente e' versato alla…
- Art. 24Il contributo, di cui alla lettera b) del precedente art. 22, e' disciplinato in…
- Art. 25Avverso l'applicazione dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 22, e'…
- Art. 26Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia dei coltivatori, la…
- Art. 27Dall'obbligo previsto dall'art. 1 della presente legge sono esclusi i coltivatori diretti…
- Art. 28La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti…
- Art. 29Le elezioni di tutte le cariche direttive sia delle Mutue comunali che di quelle…
- Art. 30Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro…
- Art. 31Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni…
- Art. 32Il commissario della Cassa mutua provinciale, sentita la Commissione consultiva…
- Art. 33La presentazione dei nominativi dei candidati o liste, secondo quanto disposto dall'art…
- Art. 34Il commissario della Federazione nazionale Casse mutue, sentita la Commissione consultiva…
- Art. 35Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'art. 22 ha decorrenza da tre mesi…
- Art. 36La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge e' esercitata dal…
- Art. 37La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella…
