Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1943 al 28 luglio 1956. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato.

[2]Per le violazioni delle norme della presente legge e delle norme che saranno emanate ai sensi del comma precedente, potra' essere comminata a carico del datore di lavoro la pena dell'ammenda in misura da L. 20 a L. 200 per ogni dipendente nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa.

[3]L'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le L. 10.000.

Testo in vigore dal 14 giugno 1943 al 28 luglio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-04-12;455~art16 · fonte del testo

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