Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 1966 al 25 aprile 1972. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 24 ottobre 1966, n. 934.
Abrogato dal 29 novembre 1966
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 1966 al 25 aprile 1972. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 24 ottobre 1966, n. 934.
Abrogato dal 29 novembre 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1952 al 29 novembre 1966. 115 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il datore di lavoro e' responsabile del versamento del contributo. In caso di ritardo nel versamento oltre il 15° giorno di ciascuna scadenza mensile, il datore di lavoro e' tenuto a versare, unitamente al contributo dovuto, una eguale somma a titolo di penale, e gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconti maggiorato di due punti. Qualora il ritardo perduri oltre il 90° giorno, il datore di lavoro e' soggetto altresi' all'ammenda di L. 20.000. In tale caso il contravventore, agli effetti dell'art. 162 del Codice penale, e' ammesso a pagare all'istituto assicuratore una somma corrispondente alla quarta parte dell'ammenda comminata, o, qualora il datore di lavoro sia recidivo, alla meta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 OTTOBRE 1966, N. 934
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-18;35~art10 · fonte del testo
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