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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]La disposizione di cui all'art. 79 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, per la quale chi gia' ricopra il posto di professore universitario di ruolo conserva, in caso di nomina ad altra cattedra in seguito al risultato di concorso, la propria anzianita' e il grado che occupava al momento della nuova nomina, si applica anche nei riguardi dei direttori delle Regie stazioni sperimentali agrarie o dei Regi istituti di sperimentazione agraria di cui all'art. 30 del R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489, che siano riusciti vincitori di concorsi a cattedre universitarie.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1941-XIX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Bottai - Di Revel
[13]Visto, Il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 6 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
