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Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano, con le modalita' dalle stesse stabilite, a coloro che comunque denominati ed assunti, purche' entro il 15 maggio 1964, con retribuzione su fondi gia' stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione centrale del tesoro e nei reparti danni di guerra presso le intendenze di finanza.

Testo in vigore dal 23 ottobre 1964 al 16 dicembre 2010

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