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Le disposizioni della presente legge non si applicano alle operazioni compiute nel Regno dalle imprese di cui agli articoli 3 e 4, le quali, per le operazioni medesime, sono soggette alle norme dei Regi decreti citati all'art. 1 concernenti le imprese straniere.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
