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I bilanci annuali delle imprese, di cui agli articoli 3 e 4, dovranno essere trasmessi nei modi e termini stabiliti dal R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, al Ministero dell'economia nazionale, pel tramite del Governo delle Isole Egee.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
