Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le imprese che si costituiscono nel Possedimento e quelle estere che intendono istituirvi la legale rappresentanza, per l'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni, debbono ottenere l'autorizzazione con decreto governatoriale di concerto con il Ministro per l'economia nazionale.
[2]I provvedimenti per la revoca dell'autorizzazione, per il divieto ad assumere nuovi affari, per la liquidazione delle imprese nei casi previsti dagli articoli 45 e seguenti del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 966, e 1-12 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, sono pure promossi dal Governo delle isole Egee di concerto col Ministero dell'economia nazionale.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
