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[1]Le norme giuridiche di cui all'art. 1 saranno coordinate in apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale, promosso dal Ministro per i lavori pubblici, presidente della Azienda autonoma statale della strada, di concerto con quello per le finanze.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 8 giugno 1931 - Anno IX
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Di Crollalanza - Mosconi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 8 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
