Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Alle denominazioni dei gradi dei sottufficiali della Milizia della strada, attualmente in uso, sono, per analogia con la Milizia nazionale forestale, sostituite le seguenti:

[2]«Vice brigadiere», in luogo di «Vice capo squadra»;

[3]«Brigadiere», in luogo di «Capo squadra».

Testo in vigore dal 8 luglio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-08;836~art2 · fonte del testo

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