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[1]Alle denominazioni dei gradi dei sottufficiali della Milizia della strada, attualmente in uso, sono, per analogia con la Milizia nazionale forestale, sostituite le seguenti:
[2]«Vice brigadiere», in luogo di «Vice capo squadra»;
[3]«Brigadiere», in luogo di «Capo squadra».
Testo in vigore dal 8 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
