Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sono estese all'Istituto nazionale orfani camicie nere le disposizioni dell'art. 2 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sull'Opera nazionale orfani di guerra concernenti il godimento delle norme di favore generali e speciali dettate per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e la non applicabilita' delle altre norme che disciplinano le istituzioni stesse.
[2]Sono pure estese all'Istituto predetto le norme contenute nell'articolo citato riguardanti l'esenzione tributaria, il trattamento fiscale privilegiato, le esenzioni o riduzioni delle tariffe postali, telefoniche e telegrafiche nella misura vigente per gli uffici statali.
Testo in vigore dal 31 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
