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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]I benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi a taluni Istituti mutualistici di assistenza malattia con legge 9 luglio 1940, n. 1094, sono estesi anche all'Ente nazionale fascista di assistenza per i venditori ambulanti e i giornalai, giuridicamente riconosciuto con R. decreto 6 giugno 1940, n. 1161.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 17 marzo 1941-XIX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Amicucci - Lissia
[13]Visto:
[14](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
[15]MUSSOLINI
Testo in vigore dal 5 maggio 1941 al 16 dicembre 2009
