Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1950 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I dipendenti ammessi al collocamento a riposo ai sensi della presente legge e le relative Amministrazioni verseranno, in rate annuali non superiori a cinque, ai competenti istituti di previdenza le quote di contributo rispettivamente dovute per il quinquennio. Il versamento di tali quote da parte degli Enti costituisce spesa obbligatoria.

Testo in vigore dal 14 giugno 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1950-05-19;319~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari