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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Le disposizioni dei primi quattro commi dell'articolo unico del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801, sono estese, in quanto applicabili, e per quanto concerne la destinazione nelle Colonie, al personale della magistratura ordinaria non inamovibile, al personale della magistratura militare ed a quello delle rispettive cancellerie e segreterie.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a San Rossore, addi' 17 aprile 1931 - Anno IX
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - De Bono - Rocco - Gazzera - Mosconi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 22 maggio 1931 al 16 dicembre 2009
