Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 1960 al 16 dicembre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con deliberazione dei competenti organi, da sottoporre all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza, le Amministrazioni degli Istituti e degli Enti sopra indicati debbono adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti per l'integrale applicazione delle norme sopra citate. I dipendenti interessati, per essere ammessi ad usufruire dei benefici loro concessi, dovranno presentare domanda nel termine di sei mesi dall'approvazione della deliberazione, di cui al primo comma del presente articolo. Le Amministrazioni degli Enti ed Istituti debbono deliberare su tali domande entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-02-12;63~art4 · fonte del testo
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