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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Le disposizioni dell'articolo unico del decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e di previdenza dei dipendenti statali, sono estese, con la decorrenza stabilita nello stesso decreto-legge, ai dipendenti degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'art. 4 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 23 gennaio 1933 - Anno XI
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Mussolini - Jung
[12]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 3 marzo 1933 al 16 dicembre 2009
