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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera del Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Agli impiegati e salariati dello Stato «squadristi» iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 sono estese le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 5 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, e nell'art. 2 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, convertito nella legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2215.
[9]Agli agenti delle Ferrovie dello Stato «squadristi» iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 sono estese le disposizioni dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1716, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 882.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Dato a San Rossore, addi' 25 settembre 1940-XVIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - MUTI - DI REVEL
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 31 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
