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Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento potra' anche avvalersi, per cio' che riguarda il procedimento esecutivo contro i debitori morosi, delle disposizioni contenute negli articoli 41, 42, 48, 51, 55, 57, 61 e 62 e, per cio' che riguarda l'incasso della indennita' di assicurazione e di espropriazione, nell'articolo 70 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, richiamato nel precedente articolo, quando sugli immobili ipotecati in suo favore non esistano precedenti iscrizioni ipotecarie.
Testo in vigore dal 14 luglio 1932 al 1 gennaio 1994
