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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Le disposizioni del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, della relativa legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, nonche' del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 946, si applicano anche ai provvedimenti di stato relativi ai carabinieri e graduati dell'Arma, ai militari di truppa e graduati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanze.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella l'accolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]1 Data a San Rossore, addi' 6 giugno 1935 - Anno XIII
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Mussolini - Di Revel
[12]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 agosto 1961, n. 833
1La L. 3 agosto 1961, n. 833, ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Sono abrogati l'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097, per la parte concernente i militari di truppa della Guardia di finanza, l'articolo 4 della legge 17 aprile 1957, n. 240, nonche' ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile".
Testo in vigore dal 14 settembre 1961 al 2 dicembre 1961
