Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Le immunita' e le franchigie, che le leggi del Regno e gli usi diplomatici accordano ai rappresentanti delle Potenze accreditate in Italia, saranno estese ai membri stranieri di ciascun tribunale arbitrale, composto secondo il capo II, titolo IV della Convenzione conchiusa nell'Aja il 29 luglio 1899.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 28 dicembre 1902.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Prinetti. Cocco-Ortu. Ottolenghi. Carcano. Galimberti.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 26 giugno 1903 al 16 dicembre 2009
