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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Le disposizioni dell'art. 202 del R. decreto sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, sono applicabili ai presidenti, presidenti di sezione e consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Quelli attualmente in carica quando raggiungano i 75 anni di eta' avranno diritto al massimo della pensione qualunque sia il numero degli anni di servizio.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 7 marzo 1907.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Giolitti. Majorana.
[11]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 15 marzo 1907 al 16 dicembre 2009
