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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico le norme di carattere legislativo sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, nonche' quelle sulle stesse materie contenute in decreti emanati in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con facolta' di includere nuove disposizioni che siano strettamente necessarie ai fini del detto coordinamento e che non importino mutamento allo stato giuridico ed economico del personale direttivo ed insegnante o comunque aumento di spese a carico dello Stato e degli enti locali.
[2]In tale testo unico verranno incluse anche le disposizioni che saranno eventualmente emanate posteriormente alla pubblicazione della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 12 giugno 1931 - Anno IX
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Mosconi - Giuliano.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 3 luglio 1931 al 22 dicembre 2008
