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Gli impiegati civili dello Stato, i militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e agli altri Corpi armati dello Stato, i salariati di ruolo, morti o resi permanentemente inabili al servizio, per causa del terremoto del Vulture del 23 luglio 1930, si considerano, per gli effetti delle disposizioni delle leggi sulle pensioni, morti o resi inabili a causa di servizio. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per il personale delle Ferrovie e delle altre Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1932 al 16 dicembre 2009
