Il comma quarto dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e' sostituito dal seguente: "E' ammesso il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza. Per i limiti e le modalita' del riscatto, si applicano il secondo ed il terzo comma dello articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46".

Testo vigente dal 20 dicembre 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-12-06;1077~art7 · fonte del testo

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