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[1]L'onere dello Stato per questi concorsi non potra' eccedere, in ciascun esercizio finanziario, la somma di L. 40,000.
[2]La somma occorrente per effettuare il pagamento dei concorsi dipendenti dalla presente legge, e da quella del 13 luglio 1905, n. 399, sara' inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno.
Testo in vigore dal 30 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
