Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che l'abrogazione del presente provvedimento e' prorogata dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023.

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198

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Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che l'abrogazione del presente provvedimento e' prorogata dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023.

Testo vigente dal 1 luglio 2022

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1973 al 1 luglio 2022. 247 parole tolte in 3 capoversi.

tolto: I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dell'assicurazione contro le malattie, dovuti per i giocatori e gli allenatori di calcio, calcolati sul compenso globale annuo e sui premi di rendimento percepiti, nei limiti del massimale mensile di lire 1.800.000, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:

tolto: a) per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti: 4,50 per cento fino al 30 giugno 1973; 7,20 per cento fino al 30 giugno 1974; 8,10 per cento fino al 30 giugno 1975; 9 per cento dal 1 luglio 1975;

tolto: b) per l'assicurazione contro le malattie: 5,50 per cento, di cui lo 0,50 per cento per l'assistenza di malattia ai pensionati. I contributi di cui al punto a) sono ripartiti tra societa' sportive ed assicurati nella proporzione di due terzi ed un terzo; il contributo di cui al punto b) e' posto a totale carico delle societa' sportive. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, il massimale, nonche' le aliquote contributive di cui al comma precedente, potranno essere modificate, in diminuzione o in aumento, al fine di assicurare l'equilibrio economico della particolare gestione. Le aliquote contributive non potranno comunque essere stabilite in misura superiore a quelle vigenti per il settore industria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e nella assicurazione contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che l'abrogazione del presente provvedimento e' prorogata dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023.

  • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198

    Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che l'abrogazione del presente provvedimento e' prorogata dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-06-14;366~art4 · fonte del testo

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