Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali anzidetti potranno essere riassunti in servizio sedentario a domanda da presentarsi entro il 1° gennaio 1929 al Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) e mediante decreto del Ministro per le finanze che li destinera' presso qualcuna delle Amministrazioni dipendenti nei cui ruoli di gruppo A o B dovranno tenersi scoperti altrettanti posti e non venga a superarsi la percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.
[2]Agli ufficiali cosi' riassunti spetta, per quanto riguarda stipendi, assegni ed indennita' varie, ricovero in luoghi di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese), lo stesso trattamento cui hanno diritto gli ufficiali di pari grado del servizio permanente effettivo; ad essi pero' non compete l'indennita' militare speciale di cui all'art. 176 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e l'indennita' di alloggio.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
