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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Agli ufficiali della Milizia nazionale forestale sono estese le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul matrimonio e sulla costituzione della relativa dote, in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e successive modificazioni.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a San Rossore, addi' 3 luglio 1930 - Anno VIII
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Acerbo.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 21 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
