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[1]A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge e' concesso un nuovo termine di sei mesi per la presentazione delle domande indicate nell'articolo unico del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 326, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 257.
[2]Le pensioni o gli assegni decorreranno soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 12 giugno 1931 - Anno IX
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Rocco - Mosconi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 27 giugno 1931 al 6 agosto 1944
