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L'Opera nazionale per gli orfani di guerra e l'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti fascisti si daranno reciproca comunicazione dei provvedimenti assistenziali rispettivamente adottati nell'interesse degli orfani dei caduti per la causa nazionale che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1.
Testo in vigore dal 27 giugno 1931 al 6 agosto 1944
