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[1]Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, sono abrogate per quanto si riferiscono agli operai indicati nell'art. 1 della presente legge.

[2]Le cessioni consentite da quest'ultima, come quelle di cui al titolo II della legge 30 giugno 1908 predetta, non possono avere altra garanzia che quella dello Stato, rispettivamente stabilita con l'articolo seguente e con l'art. 8 della citata legge 30 giugno 1908.

[3]Qualunque altra garanzia od assicurazione, sotto qualsiasi forma concepita, e' nulla sia rispetto alle parti contraenti, sia nei rapporti con lo Stato, il quale non risponde dei provvedimenti adottati in merito alle cessioni di stipendio o di mercedi che soltanto verso l'impiegato cedente o verso l'Istituto cessionario.

Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;444~art4 · fonte del testo

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