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[1]Gli operai dipendenti dallo Stato che abbiano stabilita' e continuita' di carriera, disciplinata da apposite leggi e regolamenti, che conferisca diritto a pensione o ad indennita', anche se a carico di speciali casse di pensioni e di previdenza, possono cedere, fino a che siano in attivita' di servizio, una quota-parte non superiore al quinto dei loro emolumenti, calcolati secondo le norme di cui all'articolo seguente e per un periodo di tempo non maggiore di cinque anni.

[2]Sono esclusi dalla suddetta facolta' gli operai che, alla data della cessione, non abbiano prestato servizio ininterrotto alla dipendenza dello Stato, almeno per un periodo di quattro anni, calcolando per anno intero quello in cui si stipula l'atto.

[3]La cessione puo' aver luogo soltanto a favore degli Istituti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e nell'art. 10 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

[4]Il predetto art. 3 resta modificato nel senso che dalle Societa' ordinarie di credito a favore delle quali e' ammessa la cessione degli stipendi e delle mercedi, sono escluse quelle costituite in nome collettive o in accomandita semplice.

[5]Le disposizioni di questa legge si applicano anche al personale stabile, benche' a paga giornaliera, dipendente dalle ferrovie dello Stato.

Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 1 marzo 1921

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;444~art1 · fonte del testo

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