L'articolo 5 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e' sostituito dal seguente: "L'insegnamento teorico pratico nei corsi previsti dal primo, secondo, terzo e quinto comma del precedente articolo 1 sara' affidato a' personale fornito di particolare specifica preparazione culturale e di provata esperienza didattica, scelto secondo criteri fissati con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le commissioni di cui al primo e quinto comma dello stesso articolo 1".

Testo vigente dal 3 ottobre 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-09-14;692~art4 · fonte del testo

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