[1]Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 2. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il personale insegnante tecnico pratico addetto ai laboratori coadiuva i professori delle corrispondenti materie tecniche nelle esercitazioni di laboratorio". Art. 7. - E' aggiunto il seguente comma: "L'anzianita' richiesta dal precedente comma e' ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istruzione superiore". Art. 8. - E' aggiunto il seguente comma: "L'anzianita' richiesta dal precedente comma e' ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da istituti di istruzione superiore". Art. 11. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano; quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto e dell'art. 8 del regio decreto-legge 1 giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, nonche' quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, eccezion fatta per il divieto di cui all'art. 12 di questo ultimo decreto". Art. 12-bis (nuovo). - "I posti di capi officina, di tecnici agrari, di maestre di laboratorio e di assistenti negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica messi a concorso con decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947, sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina ad insegnanti tecnici pratici in prova, a norma della tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950". Art. 13. - E' sostituito dal seguente: "Gli attuali sottocapi officina, sottotecnici agrari e sottomaestre di laboratorio, che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i posti di capi officina, di tecnici agrari e di maestre di laboratorio, o che abbiano conseguito l'idoneita' per i posti anzidetti in precedenti concorsi, oppure abbiano esercitato lodevolmente per non meno di sei anni le funzioni proprie dei capi officina, dei tecnici agrari e delle maestre di laboratorio, sono inquadrati ai grado iniziale dei ruoli degli insegnanti tecnici pratici previsti dalla presente legge per le scuole tecniche e professionali femminili, subordinatamente all'esito favorevole di un esame d'idoneita' su programma da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione". Art. 13-bis (nuovo). - "Sono mantenuti fino ad esaurimento in aggiunta ai posti occupati dal personale, indicati nell'art. 14 della presente legge, pure i posti di sottocapi officina messi a concorso con decreti del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947. Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma, da nominare con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950, si applicano le norme del precedente art. 13 dopo superato il periodo di prova di sei mesi".

[2]TABELLA B

  • C)ISTITUTI TECNICI, SCUOLE TECNICHE E SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI

[3]E' sostituita dalla seguente:

[4]Sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio

[5](Gruppo B) di prima nomina...................... grado 12° dopo 3 anni, 1° scatto................... grado 12° dopo 6 anni, 2° scatto................... grado 12° dopo 9 anni, 3° scatto................... grado 12° dopo 12 anni, 4° scatto.................. grado 12° dopo 16 anni........................ grado 11° dopo 20 anni, 1° scatto.................. grado 11° dopo 24 anni, 2° scatto.................. grado 11° dopo 28 anni, 3° scatto.................. grado 11°

Testo vigente dal 9 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2528~art1 · fonte del testo

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