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Le disposizioni della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento esecutivo, approvato celi R. decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed assistenza degli orfani di guerra e tutte le provvidenze emanate a favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani e agli altri congiunti dei cittadini caduti nell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensione od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1458~art2 · fonte del testo

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