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Le disposizioni della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925-IV, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi medesimi ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle predette leggi si colleghi,o che, comunque, concerna la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, sono estese ai cittadini divenuti invalidi in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensione od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1458~art1 · fonte del testo

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