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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]La facolta' di cui all'art. 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, prorogata con legge 29 giugno 1905, n. 333, e 22 aprile 1906, n. 144, e' ripristinata ed estesa al 31 dicembre 1907.

[7]I contributi personali non pagati dai segretari e dagli altri impiegati comunali pel triennio 1904-906 possono essere versati, con i relativi interessi composti al saggio legale, in sette rate annuali, a cominciare dal 1° gennaio 1907.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 28 aprile 1907.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Giolitti.

[12]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Testo in vigore dal 7 maggio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-04-28;220~art1 · fonte del testo

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