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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Per la liquidazione di capitali dipendenti da assicurazioni sulla vita, contratte da militari o assimilati dispersi in servizio non isolato all'estero, si applicano, con effetto dal 5 maggio 1936-XIV, in favore degli aventi diritto dei militari o assimilati predetti, le disposizioni del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1671 (convertito in legge con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2230), concernente la liquidazione dei capitali assicurati agli aventi diritto dei militari o assimilati dispersi in Africa Orientale Italiana.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 13 luglio 1939-XVII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - CIANO - GRANDI - DI REVEL - LANTINI
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 4 ottobre 1939 al 17 maggio 1943
