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Salvo quanto e' particolarmente disposto nei precedenti articoli per gli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, l'assunzione da parte dell'Ente dei servizi di acquedotto e di fognatura per abitati della Lucania sara' volta per volta disposta mediante decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze.
Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 5 giugno 1999
