Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1942 al 5 giugno 1999. Leggi il testo vigente →
[1]Come contributo dello Stato per il primo quinquennio di gestione degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola da parte dell'Ente autonomo dell'Acquedotto pugliese e' autorizzata la spesa di L. 12.000.000 che sara' stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1946-47 in misura di L. 2.400.000 per ogni esercizio.
[2]Il detto stanziamento di L. 2.400.000 per esercizio rappresenta la misura massima del contributo dovuto dallo Stato per spese di gestione ed i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze hanno facolta' di disporre accertamenti sui risultati annuali della gestione al fine di stabilire se il contributo stesso debba essere corrisposto in misura ridotta.
[3]La misura del contributo statale per il secondo quinquennio di gestione dei tre acquedotti summentovati sara' determinata alla fine del primo quinquennio in base a preventivo dei proventi ed oneri di gestione presentato dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente ed approvato dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze. I relativi stanziamenti saranno inseriti nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1947-48 al 1951-52.
Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 5 giugno 1999
