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[1]L'acquedotto dell'Agri, l'acquedotto del Basento e l'acquedotto del Caramola, insieme con i minori acquedotti comunali in servizio degli stessi abitati riforniti dai tre acquedotti summenzionati, saranno assunti in gestione dall'Ente entro il periodo di un anno dalla pubblicazione della presente legge.
[2]L'Ente provvedera' alla gestione di questi acquedotti in tutte le loro parti, dalle sorgenti alla distribuzione compresa, nonche' alla progettazione ed esecuzione di tutti i lavori di completamento, consolidamento e ripristino occorrenti per la completa efficienza e stabilita' degli acquedotti stessi entro i limiti di spesa di cui all'art. 5.
Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 5 giugno 1999
