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[1]Per gli acquedotti assunti in gestione dall'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese l'acqua a qualunque uso destinata, sia pubblico che privato, sara' pagata in base a tariffe secondo le norme di cui all'art. 112 del regolamento generale dell'Ente approvato con R. decreto 16 gennaio 1921, n. 195.
[2]I prezzi dell'acqua per i diversi usi ed i valori della addizionale per la gestione fognature di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n.1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 74, possono essere fissati in misura diversa da quelli corrispondenti per gli abitati serviti direttamente dall'Acquedotto pugliese.
[3]L'adozione della diversa misura suddetta dovra' sempre essere preventivamente approvata dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con quelli dell'interno e delle finanze.
Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 5 giugno 1999
