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[1]L'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese e' autorizzato ad estendere i compiti ad esso affidati dalle leggi e dai regolamenti vigenti per l'Acquedotto pugliese e per le fognature negli abitati da questo serviti, agli acquedotti e alle fognature degli abitati della Lucania.
[2]Tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese sono estese alla gestione dei servizi e lavori di acquedotto e fognatura che l'Ente assumera' in Lucania.
Testo in vigore dal 25 giugno 1942 al 5 giugno 1999
