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[1]All'art. 10 della legge 31 maggio 1903, n. 254, sulle case popolari e' sostituito il seguente:
[2]«Qualora la Societa' per le case popolari o coloro ai quali le caso sono state assegnate le destinassero a fini differenti da quelli indicati nella presente legge si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari e le imposte e le tasse condonate saranno senz'altro ripetibili dall'Erario con privilegio tanto sul patrimonio della Societa' quanto sulle case assegnate ai compratori, salvi i diritti dello Istituto mutuante, che avranno la precedenza anche sui privilegi attribuiti all'Erario da questo articolo».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]GIOLITTI. F. COCCO-ORTU. CARCANO. LACAVA.
[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 31 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
