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[1]La rappresentanza ufficiale, l'indirizzo generale ed il coordinamento delle varie attivita' dell'Esposizione sono devoluti ad un commissario generale alle dirette dipendenze del Capo del Governo.
[2]Il commissario generale sara' coadiuvato da due commissari aggiunti.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1937 al 9 maggio 2025
