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Il Fondo per il culto ed il Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, non essendo compresi fra gli Enti contemplati dall'articolo primo della legge 13 settembre 1874, n. 2078, divenuto ora articolo 1 del testo di legge approvato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, devono considerarsi esenti dal pagamento della tassa di manomorta sulle rendite dei beni mobili ed immobili, da essi posseduti e amministrati.
Testo in vigore dal 23 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
